Anche i collaboratori domestici hanno un CCNL di riferimento (nello specifico il CCNL lavoro domestico), che li classifica in specifici livelli a secondo della loro qualifica, mansione, anzianità di servizio. A ogni livello corrisponde una retribuzione e un periodo di prova in fase di assunzione. Sono previsti quattro livelli: A, B, C e D.
Chi assiste una persona rientra sempre in un livello “Super”. I livelli A, B, C e D riguardano la cura della casa; badanti e assistenti familiari vanno inquadrati in A Super, B Super, C Super o D Super a seconda dell’autonomia dell’assistito.
Comprende i collaboratori domestici con meno esperienza e capacità, che svolgono compiti generici e non addetti all’assistenza di persone.
Il livello A si divide in due ulteriori sottolivelli che sono:
Comprende i collaboratori che hanno già maturato un’esperienza lavorativa superiore a un anno e che hanno competenze più professionali.
Anche questo livello si suddivide in:
Comprende i collaboratori professionali che svolgono il proprio lavoro in autonomia e responsabilità.
Si suddivide in:
Comprende i collaboratori con specifico diploma, che svolgono il proprio lavoro con autonomia decisionale e gestiscono un team.
Si suddivide in:
Cosa significa “formato”. Un assistente familiare è considerato formato quando possiede un diploma nel campo specifico della mansione — conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente — oppure un corso di formazione di almeno 500 ore. La differenza tra livello C Super e D Super sta tutta qui, e incide sulla retribuzione minima.
Mansioni miste. Chi svolge mansioni promiscue va inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.
Persona autosufficiente. Il CCNL considera autosufficiente chi è in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona e alla vita di relazione.
Babysitter. Fino al compimento del sesto anno di età del bambino assistito spetta un’indennità mensile aggiuntiva prevista dal contratto.
Il periodo di prova è di 30 giorni di lavoro effettivo per i livelli D e D Super e per tutti i rapporti in convivenza, indipendentemente dal livello. In tutti gli altri casi è di 8 giorni di lavoro effettivo. Deve sempre risultare da atto scritto.

Il contratto di assunzione va firmato da entrambe le parti, in duplice copia (una consegnata al dipendente e una al datore di lavoro), allegando i rispettivi documenti di riconoscimento richiesti dall’INPS per l’avvio del rapporto di lavoro. I lavoratori stranieri extra UE devono, inoltre, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. Saremo noi a verificare tutto! Tu non devi fare nulla.
La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, in ordine all’impiego di lavoratori domestici a nero, ha stabilito una serie di sanzioni, amministrative e civili.
La comunicazione di assunzione va inviata all’INPS entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto; anche la cessazione va comunicata nei termini previsti. Se la comunicazione non viene effettuata, il rapporto di lavoro è considerato irregolare e si applicano le sanzioni amministrative previste, oltre al recupero dei contributi non versati con le relative sanzioni civili.
Nel lavoro domestico l’iscrizione del lavoratore all’INPS avviene con la comunicazione di assunzione. Senza iscrizione il lavoratore risulta impiegato in nero: il datore di lavoro deve versare tutti i contributi arretrati, maggiorati delle sanzioni civili previste, e restano applicabili le sanzioni amministrative per la mancata comunicazione.
In caso di lavoro completamente in nero — lavoratore assunto senza comunicazione e senza iscrizione all’INPS — per l’omesso versamento dei contributi si applicano le sanzioni civili previste per l’evasione contributiva, calcolate sull’importo dei contributi evasi. La sanzione si applica indipendentemente dalla durata del rapporto accertato: anche una sola giornata di lavoro in nero fa scattare l’importo minimo. Questa sanzione civile è cumulabile con le sanzioni amministrative per la mancata comunicazione e la mancata iscrizione.
Il versamento tardivo dei contributi comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell’INPS, calcolate al tasso vigente alla data del pagamento. Il regime più favorevole si applica a condizione che il datore di lavoro versi spontaneamente entro dodici mesi dalla scadenza, prima di contestazioni da parte di INPS, INAIL o Ispettorato del lavoro. Superato quel termine si ricade nell’evasione contributiva, con sanzioni più pesanti.
Il datore di lavoro che occupa lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno — o con permesso scaduto, revocato, annullato o di cui non sia stato chiesto il rinnovo nei termini — è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono più di tre, se sono minori in età non lavorativa o in presenza di condizioni di sfruttamento.
