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Copertina per Gruppo Agila - Badanti. Colf. Babysitter
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Gruppo Agila - Badanti. Colf. Babysitter

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TFR COLF E BADANTIIl TFR (Trattamento di Fine Rapporto), comunemente chiamato “liquidazione”, spetta anche ai lavoratori domestici regolarmente assunti: colf, badanti e baby-sitter.Il TFR è una somma che il datore di lavoro accantona anno dopo anno durante il rapporto di lavoro, per poi corrisponderla al lavoratore al momento della cessazione. Non si tratta di un premio né di una scelta facoltativa: è un obbligo previsto dall’articolo 2120 del Codice Civile e confermato per il settore domestico dal CCNL Lavoro Domestico.Quando viene liquidato il TFR?Il TFR va liquidato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa: dimissioni, licenziamento, scadenza di un contratto a tempo determinato o, nei casi previsti, decesso del lavoratore. La liquidazione avviene insieme alle altre spettanze di fine rapporto, come le ferie non godute, l’eventuale rateo di tredicesima e l’ultima retribuzione dovuta.È possibile richiedere un anticipo del TFR?Sì. Il CCNL del lavoro domestico prevede la possibilità, per il lavoratore, di richiedere un anticipo sul TFR maturato una volta all’anno, generalmente fino al 70% dell’importo accantonato fino a quel momento. La richiesta va presentata per iscritto, ed è buona prassi conservarne traccia scritta insieme all’importo eventualmente corrisposto, per evitare contestazioni al momento della liquidazione finale.Il TFR è tassato in busta paga?No. Nel lavoro domestico il datore di lavoro è un privato e non riveste il ruolo di sostituto d’imposta: al momento della liquidazione non applica quindi alcuna ritenuta fiscale sul TFR.Il TFR può essere pagato mensilmente in busta paga?No, la liquidazione mensile non è prevista dalla normativa: il TFR va corrisposto alla cessazione del rapporto, salvo la possibilità di un anticipo annuale su richiesta del lavoratore.Per altri dubbi chiama una delle nostre sedi: gruppoagila.it/contatti/ ...
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LE PROSSIME SCADENZE: DALLE FESTIVITA' AI CONTRIBUTI, ALLA TREDICESIMA4 ottobre: la nuova festività quest’anno cade di domenica. Il CCNL prevede che, quando una festività infrasettimanale coincide con la domenica per i lavoratori conviventi sia previsto il recupero del riposo in un’altra giornata oppure, in alternativa, il pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Per i lavoratori non conviventi, invece, la festività viene retribuita sulla base della normale paga oraria ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale, anche se in quella giornata non era prevista la prestazione lavorativa. La stessa disciplina si applicherà anche alla festività di Ognissanti, il 1° novembre, che nel 2026 cadrà anch’essa di domenica.Le successive festività 8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 dicembre (Natale), e 26 dicembre (Santo Stefano) quest’anno non coincidono con la domenica e saranno quindi gestite secondo le ordinarie regole previste dal CCNL.10 ottobre: scadenza dei contributi. Dal 1° al 10 ottobre il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi INPS e la contribuzione CAS.SA.COLF relativi al terzo trimestre dell’anno, cioè per attività svolta nei mesi di luglio, agosto e settembre. Il versamento resta dovuto anche quando nel trimestre il lavoratore ha usufruito delle ferie: il periodo di ferie, infatti, non interrompe l’obbligo contributivo. ...
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LA BADANTE NON TORNA DALLE FERIE: COSA FARE?Quando la badante non riprende servizio nella data concordata, il primo passo consiste nel verificare le ragioni del mancato rientro; il datore dovrebbe chiedere alla badante di giustificare il motivo del ritardo nel rientro, la nuova data e di dare giustificazione con documentazione utile che attesti l'impedimento. La badante non può decidere unilateralmente di prolungare il periodo di ferie e deve chiedere l’autorizzazione al datore di lavoro, il quale può decidere di accordare un ulteriore periodo di assenza concordando una nuova data di ripresa del servizio e stabilire come gestire i giorni aggiuntivi, ad esempio mediante ferie o assenza giustificata ma non retribuita se il maturato è esaurito. Non è infatti obbligatorio, per il datore di lavoro, anticipare ferie in più rispetto a quelle maturate.Se la badante non si presenta alla data prevista e non fornisce una valida giustificazione, i giorni successivi possono essere trattati come assenza ingiustificata.Il CCNL lavoro domestico stabilisce che le assenze non giustificate entro il quinto giorno, salvo cause di forza maggiore, possono a questo punto costituire giusta causa di licenziamento.Ciò significa che, in presenza di un’assenza persistente e che continua a non essere giustificata, il datore può valutare e quindi procedere con il licenziamento per giusta causa.In conclusioneQuando una badante non torna dalle ferie, il datore di lavoro deve affrontare la situazione con attenzione e documentare correttamente quanto accaduto.La prima verifica riguarda le ragioni del mancato rientro.Se sussiste un impedimento reale, l’assenza dovrà essere gestita in funzione delle circostanze concrete.Se invece la lavoratrice non riprende servizio, non ha ottenuto un prolungamento delle ferie e non fornisce alcuna giustificazione, il datore dovrà procedere con la contestazione dell’assenza o anche direttamente con la chiusura del rapporto per giusta causa, in base al contratto collettivo che prevede che l’assenza non giustificata entro il quinto giorno, salvo cause di forza maggiore, possa costituire giusta causa di licenziamento. ...
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CHIUSURA 14, 15, 16 AGOSTOGentili Famiglie, Avvisiamo che l’Agenzia rimarrà CHIUSA nelle giornate del 14, 15, 16 AGOSTO e riprenderà l’attività regolarmente LUNEDI’ 17 AGOSTO.Ci è gradita l’occasione per augurarVi BUONE FERIE! ...
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